Installazione e manutenzione dei montascale

Manutenzione Montascale

Se c’è un aspetto relativo a servoscala e montascale fissi in generale che desta preoccupazione e fa nascere molti dubbi in chi è interessato al loro acquisto, è forse quello che riguarda la loro installazione e manutenzione.

I tempi e le modalità per installare un montascale

È abbastanza diffusa l’errata opinione che installare un montascale a poltroncina o a pedana in casa sia un processo lungo e complicato e che gli interventi necessari finiscano per danneggiare l’aspetto se non addirittura l’assetto strutturale dell’abitazione.

In realtà, niente di ciò è vero: installare un montascale di questo tipo è un’operazione veloce, sicura e che non crea disagi. Questo perché le ditte mettono a disposizione tecnici altamente specializzati che sono in grado di portare a termine il lavoro nell’arco di una sola giornata. Il servoscala sarà ovviamente collaudato in vostra presenza e vi verranno fornite tutte le indicazioni e le istruzioni per cominciare ad utilizzarlo sin dai primi istanti in tutta semplicità e sicurezza.

Bisogna intervenire sulle mura di casa o modificare le scale?

Le varie tipologie di montascale a sedile o a pedana oggi presenti sul mercato, non vanno ad intaccare in alcun modo le mura della vostra casa né la configurazione della vostra rampa di scale, per cui non sono previste opere murarie. Possono tuttavia rendersi necessari dei piccoli interventi nel caso in cui, ad esempio, alcuni elementi – come il davanzale interno di una finestra che affaccia sulle scale – ostacolino la corsa del montascale lungo il suo binario. Lo spazio di cui necessitano questi saliscale non è tale da compromettere la normale usabilità delle scale, che restano sufficientemente libere per essere utilizzate senza alcuna difficoltà dagli altri familiari e coinquilini.

Praticamente tutte le scale, che siano dritte o curve, a chiocciola o semichiocciola, molto strette, in marmo o in legno, sono idonee ad accogliere un impianto servoscala di qualche tipo: i modelli sono tanti e tali che troverete senza dubbio quello adatto a soddisfare le vostre esigenze. Cliccate qui per avere un’idea più precisa di quale montascale fa al caso vostro.

Quali permessi servono per installare un montascale?

L’installazione di un montascale a poltroncina o di un servoscala a pedana non richiede permessi o autorizzazioni e può essere realizzata senza titolo abilitativo poiché è ritenuto un semplice intervento di “attività edilizia libera”, come esplicitato dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). È fondamentale però che l’immobile non sia sottoposto ad altri particolari vincoli di tutela, come nel caso di immobili storici vincolati ai sensi del D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004.

Se l’abitazione in cui verrà installato il montascale è posseduta a titolo di proprietà si è liberi di intervenire in qualsiasi momento, semplicemente presentando al Comune in cui è sito l’immobile una semplice comunicazione di attività edilizia libera.

Chi effettua la manutenzione?

La regolare manutenzione di un montascale a poltrona o a piattaforma, che ricordiamo essere obbligatoria trattandosi di ausili per il sollevamento di persone, per il primo anno è generalmente compresa nella garanzia di due anni fornita dal produttore. Dopo di che, è sempre bene continuare a rivolgersi al rivenditore autorizzato per la massima efficienza del montascale e per la vostra tranquillità, poiché la manutenzione deve sempre essere affidata a personale tecnico qualificato e in possesso delle apposite autorizzazioni.

Inoltre, nel caso in cui siate interessati alla domanda di contributo fiscale previsto dalla legge 13/89, ricordiamo che sono necessarie due visite annuali di manutenzione ordinaria più una visita ispettiva biennale di controllo. Non sono pochi i comuni che interrompono l’erogazione del contributo in assenza di questi controlli di manutenzione.

Quanto costa un montascale?

Il prezzo di un montascale mobile varia indicativamente dalle 3000 € alle 4000 €. Quello di un montascale fisso a poltroncina si aggira intorno alle 4000 € – a seconda delle sue funzioni e degli optional – ma per un impianto rigenerato si può spendere molto meno, anche meno di 2500 €. Ogni installazione è tuttavia un caso a sé, in cui la struttura della scala e le rampe da superare possono incidere anche significativamente sul prezzo.

Un montascale è molto rumoroso?

Altro mito da sfatare è che questi ausili per la mobilità siano particolarmente rumorosi: falso. I montascale sono rumorosi tanto quanto gli abituali elettrodomestici, per cui la loro presenza non risulta invasiva neppure da questo punto di vista.

L’impianto elettrico della mia casa è idoneo all’installazione di un montascale?

Per ciò che riguarda l’impianto elettrico, non dovrete apportare alcuna modifica perché un normale impianto da abitazione privata è generalmente più che adeguato.

Cosa succede in caso di installazione di montascale in condominio?

Un montascale del tipo a sedile o a pedana può essere installato all’interno di un condominio anche senza aver prima ottenuto l’approvazione in assemblea da parte degli altri condomini, che in questo caso naturalmente non parteciperanno ad alcuna spesa per l’installazione dell’impianto montascale.

Secondo l’ex art. 1102 del C.C., infatti, ciascun condomino “può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. A norma di legge, pertanto, non si è obbligati a convocare preventivamente l’assemblea condominiale e ad ottenere la maggioranza dei voti favorevoli all’installazione del montascale.

Tuttavia, il buon senso suggerisce un’altra strada: in condominio, si sa, le controversie sono sempre dietro l’angolo, quindi meglio prevenirle e avere le spalle coperte, per così dire.

Bisognerà, allora, fare riferimento sempre alla legge 13/89, secondo la quale “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche […] sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile” (comma 1). E ancora: “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà […] possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili […](comma 2).

In questo caso, il condomino interessato all’installazione del montascale deve inviare all’amministratore di condominio la richiesta scritta di convocazione di assemblea in cui porterà all’ordine del giorno la proposta di installazione. A questo punto, secondo quanto previsto dall’art. 1120 del C.C.l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta […]. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.

Ricapitolando: mettetevi al sicuro inviando richiesta scritta di convocazione di assemblea al vostro amministratore di condominio e allegate la documentazione relativa all’intervento da effettuare con annesso un preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione dello stesso. In questo modo, gli altri condomini saranno probabilmente più disposti a venirvi incontro e darvi il loro consenso, ed eventualmente anche a dividere con voi le spese.

Vi invitiamo, infine, a fare ancora riferimento all’art. 1120 del C.C., in quanto “sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”. E all’art. 1121, sulle innovazioni gravose o voluttuarie, che regola le situazioni in cui gli altri condomini non intendono partecipare alla spesa per l’installazione del montascale.

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