La legge 13/89 prevede ulteriori specifici contributi “per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti di cui al comma 3 […]. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap”.
Ricapitolando: se da una parte la legge 13/89 è diretta a favorire la costruzione ex novo, ovvero la ristrutturazione completa di edifici privati in cui siano presenti barriere architettoniche, e questo ha dato il via a tutte le successive disposizioni di legge per cui è possibile usufruire di detrazioni fiscali come quelle del 19% e del 50%, dall’altra prevede contributi per apportare modifiche strutturali a edifici già esistenti. Ciò significa, che anche i servoscala fissi in quanto strumenti funzionali al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, godono di tali contributi, che vanno così ad aggiungersi alle già viste detrazioni fiscali. A differenza di queste ultime, però, l’accesso ai contributi non è garantito ma dipende dalla disponibilità dei fondi e dal numero delle domande pervenute ogni anno. Si tratta, infatti, di due istituti differenti di agevolazioni verso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Due modalità ben distinte che non vanno confuse.
Hanno accesso ai contributi “i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari”. Non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi dalle ASL, ma è sufficiente un certificato del medico in carta semplice attestante il tipo di disabilità del richiedente il contributo e le difficoltà motorie riscontrate.
Come richiedere il contributo fiscale previsto dalla legge 13/89
La domanda di contributo, il cui modulo viene molto spesso fornito dalle ditte produttrici di servoscala e montascale, va depositata presso il Comune in cui si trova l’immobile e in cui il soggetto richiedente ha “stabile e abituale dimora”. Si può presentare domanda in qualsiasi periodo dell’anno, tuttavia le richieste pervenute dopo il primo marzo di ogni anno saranno considerate nel successivo. Può essere effettuata sia dalla persona direttamente interessata da difficoltà motorie, sia da chi ne abbia la tutela o la potestà. Se le spese necessarie sono a carico anche di terze parti (come nel caso di familiare con a carico il disabile o l’anziano destinatario del servoscala, i suoi condomini o il proprietario dell’immobile) queste dovranno a loro volta sottoscrivere la domanda di contributo per adesione e consenso, in modo da poterne beneficiare.
I documenti richiesti sono, dunque:
- domanda di contributo debitamente compilata e firmata
- marca da bollo da 14,62 €
- certificato medico in carta semplice attestante la menomazione o la limitazione funzionale permanente
- un preventivo che descriva le opere da realizzare sull’immobile
- un’autocertificazione che dia conferma dell’ubicazione dell’immobile, delle difficoltà riscontrate nell’accesso allo stesso, le opere da apportare e la dichiarazione che queste non siano già presenti o in corso di realizzazione e che non si sia già beneficiato di altri contributi. Anche il modulo di autocertificazione viene spesso fornito in versione precompilata dalle ditte produttrici degli ausili.
- fotocopia autenticata del certificato di invalidità (per gli invalidi al 100%)
Per ciò che riguarda l’erogazione del contributo e la relativa graduatoria, si tiene conto di due soli fattori:
- le domande dei portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% sono le sole ad avere diritto di precedenza. Non si considerano altri fattori quali reddito, età, spese sostenute;
- tutte le altre domande ammesse al contributo verranno esaminate secondo l’ordine cronologico della loro presentazione
È importante sottolineare che non sono i comuni a stabilire come distribuire i fondi, ma il Ministero dei Lavori Pubblici, che anno per anno rende noto alle Regioni di quanti fondi potranno disporre e saranno poi queste, sulla base delle domande di contributo complessivamente pervenute, a distribuire sul proprio territorio le risorse economiche disponibili. Quando i fondi non sono sufficienti a soddisfare la richiesta annuale, le domande rimaste escluse rientrano automaticamente in graduatoria per l’anno successivo.
Al comma 2 dell’art. 9 della legge 13/89, debitamente aggiornato in fatto di valuta, è possibile leggere che “il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a euro 2.582,28; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da euro 2.582,28 a euro 12.911,42 e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da euro 12.911,42 a euro 51.645,69”.